Art. 759 Responsabilita' e compiti degli ufficiali 1. Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave. 2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorita' disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonche' su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale. 3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attivita' o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato. 4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unita' navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di «comandante di reparto». 5. Tutti gli ufficiali devono: a) conoscere nel piu' breve tempo possibile la sistemazione della nave sulla quale sono imbarcati, in particolare per quanto ha relazione con il servizio di sicurezza; b) prendere conoscenza di tutti i regolamenti, delle norme di impiego, delle circolari e delle prescrizioni, disposizioni e consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri; c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori, le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme di sicurezza, non tralasciando alcuna occasione per migliorarne le qualita' militari, professionali, intellettuali ed etiche; d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior impiego del personale e del materiale; e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza, il corretto impiego e l'efficienza dei sistemi, apparecchiature e impianti e sentirsi altresi' responsabili del buon uso delle sistemazioni, apparecchiature e arredi di interesse o uso generale.