Art. 759 
 
              Responsabilita' e compiti degli ufficiali 
 
1. Gli ufficiali rappresentano nel loro  insieme  lo  stato  maggiore
della nave. 
2. Ogni ufficiale imbarcato ha autorita' disciplinare  e  di  impiego
sui militari posti alle sue  dipendenze  nell'ambito  del  reparto  o
servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonche' su tutti
i militari di grado inferiore per quanto  riguarda  gli  obblighi  di
carattere generale. 
3. L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attivita' o
esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di  altri
reparti o servizi, esercita, per tutta la  durata  dell'incarico,  la
direzione del personale comunque assegnato. 
4. Ai soli fini disciplinari agli ufficiali  che  a  bordo  rivestano
l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di  capo
reparto o, sulle unita'  navali  organizzate  per  servizi,  di  capo
servizio sono attribuite le funzioni di «comandante di reparto». 
5. Tutti gli ufficiali devono: 
a) conoscere nel piu' breve tempo  possibile  la  sistemazione  della
nave sulla  quale  sono  imbarcati,  in  particolare  per  quanto  ha
relazione con il servizio di sicurezza; 
b) prendere  conoscenza  di  tutti  i  regolamenti,  delle  norme  di
impiego,  delle  circolari  e  delle  prescrizioni,  disposizioni   e
consegne che riguardano i propri compiti, attribuzioni e doveri; 
c) curare che il personale dipendente esegua con efficienza i lavori,
le esercitazioni e i servizi di guardia, nel rispetto delle norme  di
sicurezza, non  tralasciando  alcuna  occasione  per  migliorarne  le
qualita' militari, professionali, intellettuali ed etiche; 
d) concorrere allo sviluppo degli studi che si riferiscono al miglior
impiego del personale e del materiale; 
e) curare, ciascuno per la parte di propria competenza,  il  corretto
impiego e l'efficienza dei  sistemi,  apparecchiature  e  impianti  e
sentirsi altresi'  responsabili  del  buon  uso  delle  sistemazioni,
apparecchiature e arredi di interesse o uso generale.