Art. 760 Responsabilita' e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai 1. I sottufficiali e i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave. 2. Tale personale deve: a) conoscere i compiti inerenti la propria destinazione e gli incarichi assegnati nonche' le attribuzioni e i doveri a ciascuno di essi correlati; b) conoscere la configurazione della struttura generale della nave, la denominazione e la posizione dei singoli locali e la configurazione e gli allestimenti dei locali di interesse della propria destinazione e di quelli nei quali vive ed e' chiamato a operare; c) conoscere i sistemi e apparati del cui impiego ed efficienza e' responsabile secondo le diverse attribuzioni, nonche' le disposizioni di servizio relative al corretto e piu' efficace uso degli stessi; d) avere la massima cura della pulizia e del buon assetto dei locali assegnati, della conservazione del materiale; deve riferire immediatamente al diretto superiore in merito a qualunque danno o perdita di materiale con l'indicazione delle cause reali o presunte che hanno provocato l'evento e delle eventuali, correlate responsabilita' di terzi.