Art. 760 
 
 Responsabilita' e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai 
 
1. I sottufficiali e i  marinai  costituiscono  l'equipaggio  di  una
nave. 
2. Tale personale deve: 
a) conoscere  i  compiti  inerenti  la  propria  destinazione  e  gli
incarichi assegnati nonche' le attribuzioni e i doveri a ciascuno  di
essi correlati; 
b) conoscere la configurazione della struttura generale  della  nave,
la  denominazione  e  la  posizione   dei   singoli   locali   e   la
configurazione e gli  allestimenti  dei  locali  di  interesse  della
propria destinazione e di quelli nei quali  vive  ed  e'  chiamato  a
operare; 
c) conoscere i sistemi e apparati del cui impiego  ed  efficienza  e'
responsabile secondo le diverse attribuzioni, nonche' le disposizioni
di servizio relative al corretto e piu' efficace uso degli stessi; 
d) avere la massima cura della pulizia e del buon assetto dei  locali
assegnati,  della  conservazione   del   materiale;   deve   riferire
immediatamente al diretto superiore in merito  a  qualunque  danno  o
perdita di materiale con l'indicazione delle cause reali  o  presunte
che  hanno  provocato   l'evento   e   delle   eventuali,   correlate
responsabilita' di terzi.