Art. 148. 
 
  Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144,  devono
avere le seguenti dimensioni minime: 
    a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce-pettine; 
    b) cm. 60 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21 a m. 1,60; 
   c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m. 1,60. 
  Dette reti devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due
testate  del  telaio,  immediatamente  al  di  sopra  della   costola
inferiore del pettine e davanti a questo quando si  trovi  nella  sua
posizione estrema posteriore. 
  Le reti paranavetta possono essere omesse alle  testate  dei  telai
prospicenti  pareti  cieche,  purche'  non  vi  sia  possibilita'  di
passaggio.