Art. 148.
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144, devono
avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce-pettine;
b) cm. 60 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m. 1,60.
Dette reti devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due
testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola
inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua
posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicenti pareti cieche, purche' non vi sia possibilita' di
passaggio.