Art. 239. 
 
  Nelle  vie  destinate  alla  circolazione  del  personale,   aventi
inclinazione superiore a 20°, debbono essere praticati scalini oppure
collocate trasverse di legno atte  a  facilitare  la  salita  e  deve
essere installato un corrimano. 
  Se l'inclinazione supera 45° debbono  praticarsi  piani  di  riposo
lungo le vie almeno ogni 12 m di dislivello.