Art. 239. Nelle vie destinate alla circolazione del personale, aventi inclinazione superiore a 20°, debbono essere praticati scalini oppure collocate trasverse di legno atte a facilitare la salita e deve essere installato un corrimano. Se l'inclinazione supera 45° debbono praticarsi piani di riposo lungo le vie almeno ogni 12 m di dislivello.