Art. 571. 
                         Orario di servizio 
 
  1. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi  di  lavoro  di
cui al decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, l'orario di  servizio  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali. 
  2.  Tale  orario  puo'  essere  articolato  anche  con  criteri  di
flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base  delle  esigenze
di servizio e delle necessita' degli utenti. 
  3. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base  delle  norme
stabilite nella contrattazione. 
  4. Il consiglio d'istituto stabilisce i  criteri  generali  per  la
fissazione dei turni di servizio,  che  devono  essere  continuativi,
salvo quanto previsto dal comma 2,  in  relazione  alle  esigenze  di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche,  di
tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche  comprese  nei
programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2,  lettera
e). 
 
          Nota all'art. 571:
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 ed i contratti collettivi  da
          stipulare in base ad esso, si veda la nota all'art. 404.