Art. 997.
(Rischio).
L'assicuratore risponde della morte e della invalidita' del
passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in occasione del volo,
per causa violenta ed esterna, purche' il sinistro non dipenda, in
tutto o in parte, da dolo del passeggero.
Il rischio decorre dal momento nel quale il passeggero sale sui
mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del vettore per
raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile,
a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco,
giunge al luogo di destinazione.