(Codice della navigazione-art. 997)
                              Art. 997. 
                             (Rischio). 
 
  L'assicuratore  risponde  della  morte  e  della  invalidita'   del
passeggero, derivati da lesioni prodottesi, in  occasione  del  volo,
per causa violenta ed esterna, purche' il sinistro  non  dipenda,  in
tutto o in parte, da dolo del passeggero. 
 
  Il rischio decorre dal momento nel quale  il  passeggero  sale  sui
mezzi di trasporto terrestre o per acqua a servizio del  vettore  per
raggiungere l'aeroporto di partenza o per imbarcarsi sull'aeromobile,
a quello nel quale, con i detti mezzi, il passeggero, dopo lo sbarco,
giunge al luogo di destinazione.