(Codice della navigazione-art. 998)
                              Art. 998. 
                   (Indennita' di assicurazione). 
 
  L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero  sino
a concorrenza di centosessantamila lire. 
 
  Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro
l'assicuratore per conto del danneggiato.