Art. 999.
(Indennita' e compensi di assistenza).
Oltre il limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore
risponde delle indennita' e dei compensi dovuti per assistenza o
salvataggio del passeggero fino a concorrenza di sessantamila lire.
Tuttavia la somma delle indennita' e dei compensi complessivamente
dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di
un medesimo sinistro, non puo' superare le seicentomila lire.
L'assicuratore risponde altresi' delle indennita' dovute per atti
di assistenza o salvataggio, che non abbiano un utile risultato, sino
ad un massimo complessivo di sessantamila lire per uno stesso
sinistro e per un medesimo aeromobile.