(Codice della navigazione-art. 999)
                              Art. 999. 
               (Indennita' e compensi di assistenza). 
 
  Oltre il limite stabilito dall'articolo precedente,  l'assicuratore
risponde delle indennita' e dei  compensi  dovuti  per  assistenza  o
salvataggio del passeggero fino a concorrenza di  sessantamila  lire.
Tuttavia la somma delle indennita' e  dei  compensi  complessivamente
dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in  occasione  di
un medesimo sinistro, non puo' superare le seicentomila lire. 
 
  L'assicuratore risponde altresi' delle indennita' dovute  per  atti
di assistenza o salvataggio, che non abbiano un utile risultato, sino
ad un  massimo  complessivo  di  sessantamila  lire  per  uno  stesso
sinistro e per un medesimo aeromobile.