Art. 601. (Art. 139 del Testo Unico) VERSAMENTO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO I proventi contravvenzionali spettanti allo Stato, introitati ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico debbono essere versati mensilmente dalle singole Amministrazioni ad un Ufficio del registro. Degli avvenuti versamenti gli Uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti la indicazione delle somme versate da ciascuna Amministrazione Analoga comunicazione deve essere fatta per i versamenti dei proventi derivanti dalle oblazioni intervenute a seguito delle condanne disposte con provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria. Restano ferme le disposizioni concernenti la devoluzione alle cancellerie giudiziali del 20% e, rispettivamente, agli ufficiali giudiziari del 15% dei proventi delle condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale.