(CODICE CIVILE-art. 948)
                              Art. 948. 
 
                     (Azione di rivendicazione). 
 
  Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede  o
detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione  anche  se  costui,
dopo la domanda, ha  cessato,  per  fatto  proprio,  di  possedere  o
detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla
per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il
valore, oltre a risarcirgli il danno. 
 
  Il proprietario, se consegue direttamente dal  nuovo  possessore  o
detentore la restituzione della  cosa,  e'  tenuto  a  restituire  al
precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. 
 
  L'azione di rivendicazione non  si  prescrive,  salvi  gli  effetti
dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.