(CODICE CIVILE-art. 949)
                              Art. 949. 
 
                         (Azione negatoria). 
 
  Il proprietario puo' agire  per  far  dichiarare  l'inesistenza  di
diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha  motivo  di  temerne
pregiudizio. 
 
  Se sussistono anche turbative  o  molestie,  il  proprietario  puo'
chiedere che se  ne  ordini  la  cessazione,  oltre  la  condanna  al
risarcimento del danno.