(CODICE CIVILE-art. 950)
                              Art. 950. 
 
                 (Azione di regolamento di confini). 
 
  Quando  il  confine  tra  due  fondi  e'  incerto,   ciascuno   dei
proprietari puo' chiedere che sia stabilito giudizialmente. 
 
  Ogni mezzo di prova e' ammesso. 
 
  In mancanza di altri elementi, il giudice  si  attiene  al  confine
delineato dalle mappe catastali.