(CODICE CIVILE-art. 951)
                              Art. 951. 
 
                (Azione per apposizione di termini). 
 
  Se  i  termini  tra  fondi  contigui  mancano  o   sono   diventati
irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere  che
essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.