Art. 673 
                     Norme generali sui concorsi 
 
1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti: 
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed
eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e  le  modalita'  dei
concorsi, inclusa la composizione  delle  commissioni,  le  eventuali
prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in
relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; 
le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione  e
relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati  maggiori  o
Comando generale; 
b)  i  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  richiesti  ai   fini
dell'esercizio delle mansioni previste per  gli  ufficiali  in  ferma
prefissata. 
2. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali  in  ferma
prefissata possono prevedere: 
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari,
e dei figli di militari deceduti  in  servizio,  nel  limite  massimo
complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; 
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o
specializzazioni.