Art. 767 
 
                     Funzionamento del Consiglio 
 
1. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. 
2. A parita' di voti il parere del Consiglio si considera  favorevole
alla concessione. 
3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza  di
almeno sette componenti del Consiglio, compreso il presidente. 
4. In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto  dal  membro
piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.