Art. 767 Funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. 2. A parita' di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione. 3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del Consiglio, compreso il presidente. 4. In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto dal membro piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.