Art. 768 
 
                   Conferimento delle onorificenze 
 
1. La gran croce e' esclusivamente destinata  a  premiare  i  servizi
eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche  o,
comunque, in operazioni di carattere militare. 
2. Tale decorazione puo' essere concessa all'ufficiale di  grado  non
inferiore a generale di corpo d'armata  delle  Forze  armate  che  in
guerra  o,  comunque,  in  operazioni  di  carattere   militare,   ha
esercitato il comando ottenendo risultati tali da  farlo  considerare
benemerito della Nazione. 
3. La croce di grande ufficiale  e  quella  di  commendatore  possono
essere  conferite  all'ufficiale  generale  o  ammiraglio   che   per
capacita', valore e ardire nella concezione  dell'impresa  e  per  la
responsabilita' assunta con l'impartire  l'ordine  di  esecuzione  ha
validamente contribuito al felice risultato di un'azione  bellica  o,
comunque,  di  un'operazione  di  carattere  militare  di   singolare
importanza e di notevole utilita'. 
4. Le croci di ufficiale e  di  cavaliere  possono  essere  conferite
all'ufficiale  il  quale,  esercitando  il   comando   o   assolvendo
l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, ha,  con
intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di  responsabilita'
e coraggio, contribuito alla riuscita di  una  operazione  bellica  o
comunque  di  una  operazione  di  carattere  militare  di   notevole
utilita'. 
5. La croce di cavaliere puo' essere altresi' conferita  al  militare
di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra, assumendo in
comando superiore a  quello  proprio  del  suo  grado  e  dimostrando
spiccata perizia e singolare valore militare, ha validamente concorso
a risolvere favorevolmente un'importante azione bellica alla presenza
del nemico. 
6. La croce di  cavaliere  alla  «bandiera»  e'  conferita  nei  casi
indicati dall'articolo 1407 del codice.