Art. 772 Proposta di conferimento 1. Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore piu' elevato. 2. La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che, di massima, non e' concessa se non a guerra conclusa o a operazione di carattere militare ultimata.