Art. 772 
 
                      Proposta di conferimento 
 
1. Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai  militari
delle Forze armate nazionali in  seguito  a  proposta  formulata  dal
superiore immediato del militare o da altro superiore piu' elevato. 
2. La proposta deve essere formulata entro il termine di sei  mesi  e
pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla  data  del
fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere  militare  cui
la proposta si riferisce, salvo per la gran croce  che,  di  massima,
non e' concessa se non a guerra conclusa o a operazione di  carattere
militare ultimata.