Art. 773 Onori militari 1. Indipendentemente dal grado militare di cui e' rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per: a) gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale; b) gli ufficiali superiori, se commendatore; c) gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.