Art. 773 
 
                           Onori militari 
 
1. Indipendentemente dal grado  militare  di  cui  e'  rivestito,  il
decorato dell'Ordine Militare  d'Italia  che  porti  visibilmente  le
insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per: 
a) gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale; 
b) gli ufficiali superiori, se commendatore; 
c) gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.