Art. 776 
 
                         Militari stranieri 
 
1.  Per  il  conferimento  delle  decorazioni  dell'Ordine   Militare
d'Italia a militari stranieri benemeriti  dello  Stato  italiano  per
servizi  resi  in  guerra,  si  osservano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1406 del codice.