Art. 243. 
 
  Le scale debbono essere  assicurate  stabilmente  e  sorpassare  di
almeno un metro  i  ripiani,  salvo  che  lungo  tale  altezza  siano
applicate staffe d'appoggio. 
  Fra un ripiano e l'altro  le  scale  devono  essere  sistemate  con
inclinazione non maggiore di  80°.  Se  piu'  scale  successive  sono
sovrapposte in pianta esse debbono coprire le  aperture  dei  ripiani
sottostanti. 
  L'uso  di  scale  verticali  e'  consentito  per  profondita'   non
superiore a 25 in, purche' ad intervalli non  superiori  a  3  m  sia
possibile appoggiarsi sulla schiena. 
  L'uso di scale non fisse e' consentito soltanto negli ultimi dodici
metri, dei pozzi in approfondimento.