Art. 243. Le scale debbono essere assicurate stabilmente e sorpassare di almeno un metro i ripiani, salvo che lungo tale altezza siano applicate staffe d'appoggio. Fra un ripiano e l'altro le scale devono essere sistemate con inclinazione non maggiore di 80°. Se piu' scale successive sono sovrapposte in pianta esse debbono coprire le aperture dei ripiani sottostanti. L'uso di scale verticali e' consentito per profondita' non superiore a 25 in, purche' ad intervalli non superiori a 3 m sia possibile appoggiarsi sulla schiena. L'uso di scale non fisse e' consentito soltanto negli ultimi dodici metri, dei pozzi in approfondimento.