Art. 244. 
 
  Nei pozzi principali ove l'entrata e l'uscita per  squadre  avviene
mediante scale, e' proibito  agli  operai  di  portare  con  se'  gli
utensili. Questi debbono invece essere portati  con  altro  mezzo,  o
prima che si inizi o dopo che sia cessato il transito.