Art. 245. 
 
  L'efficienza delle scale, dei piani di riposo e  delle  piattaforme
di lavoro deve essere prevista con sufficiente larghezza rispetto  al
massimo carico sollecitante ed essere controllata periodicamente  dal
personale di sorveglianza in base a istruzioni del direttore. 
  L'operaio che rilevi qualche anomalia nelle  scale,  nei  piani  di
riposo ed in genere nelle vie di circolazione  deve  provvedere,  per
quanto a lui possibile, e per prestazioni che  non  richiedono  tempo
notevole, alla relativa, sistemazione, ovvero deve disporre  apposita
segnalazione, dandone avviso al suo superiore diretto.