Art. 573. 
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale 
 
  1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio  di
amministrazione provinciale, predispone annualmente un  programma  di
attivita'  di  aggiornamento  e   di   qualificazione   culturale   e
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
  2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire,  ove
possibile, la continuita' del servizio  nelle  scuole  o  istituzioni
educative. 
  3. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
stabiliti i criteri  generali  per  un  uniforme  orientamento  dell'
attivita'  di  aggiornamento  e   di   qualificazione,   nonche'   la
ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali. 
  4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori  definizioni
in sede di contrattazione.