Art. 573. Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale 1. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di attivita' di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuita' del servizio nelle scuole o istituzioni educative. 3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell' attivita' di aggiornamento e di qualificazione, nonche' la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali. 4. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni in sede di contrattazione.