Art. 574. 
                    Responsabilita' patrimoniale 
 
  1. La responsabilita' patrimoniale  del  personale  amministrativo,
tecnico  ed  ausiliario  per   danni   arrecati   direttamente   all'
Amministrazione  in  connessione  a  comportamenti  degli  alunni  e'
limitata ai soli casi di dolo  o  colpa  grave  nell'esercizio  della
vigilanza sugli alunni stessi. 
  2. La  limitazione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alla
responsabilita' del predetto personale  verso  l'Amministrazione  che
risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti  degli  alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi  di  dolo  o  colpa
grave, l'Amministrazione  si  surroga  al  personale  medesimo  nelle
responsabilita' civili derivanti da azioni  giudiziarie  promosse  da
terzi.