(Codice della navigazione-art. 1004)
                             Art. 1004. 
       (Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio). 
 
  L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a  viaggio,  ha  effetto
dall'inizio delle manovre  per  l'involo  al  termine  di  quelle  di
approdo nel luogo di destinazione. 
 
  L'assicurazione resta sospesa  se  il  viaggio  e'  temporaneamente
interrotto, salvo che  l'interruzione  sia  prevista  dalla  polizza,
ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni
atmosferiche che non consentano una sicura navigazione. 
 
  L'assicurazione  stipulata  a  viaggio  cominciato  prende   inizio
dall'ora  indicata  nel  contratto  o,   in   mancanza,   delle   ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.