Art. 1004.
(Durata dell'assicurazione dell'aeromobile a viaggio).
L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto
dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di
approdo nel luogo di destinazione.
L'assicurazione resta sospesa se il viaggio e' temporaneamente
interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza,
ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni
atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.
L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio
dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.