(Codice della navigazione-art. 1005)
                             Art. 1005. 
              (Durata dell'assicurazione delle merci). 
 
  L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le  merci
sono prese in consegna dal vettore fino al momento  della  riconsegna
delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore,  ma  comunque
non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini. 
 
  Se l'aeromobile,  sul  quale  le  merci  sono  caricate,  non  puo'
continuare il  viaggio  e  le  merci  medesime  vengono  inoltrate  a
destinazione  con  mezzi  di  trasporto  terrestri   o   per   acqua,
l'assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto. 
 
  L'assicurazione  stipulata  a  viaggio  cominciato  prende   inizio
dall'ora  indicata  nel  contratto  o,   in   mancanza,   dalle   ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.