Art. 1005.
(Durata dell'assicurazione delle merci).
L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci
sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna
delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque
non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini.
Se l'aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non puo'
continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a
destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua,
l'assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.
L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio
dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.