(Codice della navigazione-art. 1006)
                             Art. 1006. 
                    (Abbandono dell'aeromobile). 
 
  L'assicurato  puo'  abbandonare  all'assicuratore  l'aeromobile  ed
esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi: 
  a) quando l'aeromobile  e'  perduto  o  e'  divenuto  assolutamente
inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano  sul
posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere  provveduti
facendone richiesta altrove, ne' l'aeromobile puo' essere trasportato
in luogo ove siano tali mezzi; 
 
  b) quando l'aeromobile si presume perito; 
 
  c) quando l'ammontare totale delle spese  per  la  riparazione  dei
danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i  quattro  quinti  del  suo
valore assicurabile.