Art. 1006.
(Abbandono dell'aeromobile).
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed
esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando l'aeromobile e' perduto o e' divenuto assolutamente
inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul
posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti
facendone richiesta altrove, ne' l'aeromobile puo' essere trasportato
in luogo ove siano tali mezzi;
b) quando l'aeromobile si presume perito;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei
danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo
valore assicurabile.