(Codice della navigazione-art. 1008)
                             Art. 1008. 
                        (Abbandono del nolo). 
 
  L'assicurato  puo'  abbandonare   all'assicuratore   il   nolo   da
guadagnare ed esigere l'indennita' per perdita  totale  nei  seguenti
casi: 
  a)  quando  il  diritto  al  nolo   e'   totalmente   perduto   per
l'assicurato; 
  b) quando l'aeromobile si presume perito.