Art. 1008.
(Abbandono del nolo).
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore il nolo da
guadagnare ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti
casi:
a) quando il diritto al nolo e' totalmente perduto per
l'assicurato;
b) quando l'aeromobile si presume perito.