(Codice della navigazione-art. 1009)
                             Art. 1009. 
               (Forma dell'abbandono dell'aeromobile). 
 
  La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale
l'assicuratore  dichiara  di  non  voler  acquistare  la   proprieta'
dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma  prescritta
nell'articolo 864 e rese pubbliche ai  sensi  degli  articoli  865  e
seguenti.