Art. 1009.
(Forma dell'abbandono dell'aeromobile).
La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale
l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprieta'
dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta
nell'articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e
seguenti.