(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 605)
                Art. 605. (Art. 137 del Testo Unico) 
                   UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE 

 
  Per  l'espletamento   del   servizio   di   Polizia   stradale   le
Amministrazioni  di  cui  all'art.  137  del   Testo   Unico   devono
predisporre appositi uffici centrali e regionali.