(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 605)
Art. 605. (Art. 137 del Testo Unico)
UFFICI PER LA POLIZIA STRADALE
Per l'espletamento del servizio di Polizia stradale le
Amministrazioni di cui all'art. 137 del Testo Unico devono
predisporre appositi uffici centrali e regionali.