(CODICE CIVILE-art. 952)
                              Art. 952. 
 
              (Costituzione del diritto di superficie). 
 
  Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e  mantenere  al
disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne  acquista
la proprieta'. 
 
  Del  pari  puo'  alienare  la  proprieta'  della  costruzione  gia'
esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.