(CODICE CIVILE-art. 954)
                              Art. 954. 
 
               (Estinzione del diritto di superficie). 
 
  L'estinzione del diritto di superficie  per  scadenza  del  termine
importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal  superficiario.  I
diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo,  per
le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816. 
 
  I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non
durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine. 
 
  Il perimento della costruzione non importa, salvo patto  contrario,
l'estinzione del diritto di superficie. 
 
  Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue  per
prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.