Art. 778 
 
Funzione consultiva in materia di  concessione  e  di  perdita  delle
                    decorazioni al valor militare 
 
1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o
di  croci  al  valor  militare  che  i  Ministri   della   difesa   o
dell'economia e delle finanze, a seconda della rispettiva competenza,
intendano presentare alla decisione del Presidente della  Repubblica,
e' affidata a un'unica commissione militare  avente  sede  presso  il
Ministero della difesa. 
2.  Per  ciascuna  proposta  la  Commissione  esprime  parere   sulla
convenienza  della  concessione  avendo  riguardo  sia  alla   natura
dell'atto di ardimento e a tutti gli elementi che  lo  costituiscono,
sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle  disposizioni  degli
articoli 1412, 1413 e 1414 del codice. 
3. La Commissione si pronuncia pure sul grado  della  decorazione  da
conferire e propone la formula della relativa motivazione.