Art. 778 Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare 1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare che i Ministri della difesa o dell'economia e delle finanze, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla decisione del Presidente della Repubblica, e' affidata a un'unica commissione militare avente sede presso il Ministero della difesa. 2. Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento e a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni degli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice. 3. La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.