Art. 779 
 
                  Proposte rimesse alla commissione 
 
1. Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce al  valor
militare, redatte su  apposito  modulo,  sono  rimesse  dal  ministro
competente alla segreteria della Commissione. 
2. Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la  realta'
e le circostanze del fatto e a porre in evidenza tutti  gli  elementi
del valore quali sono precisati dagli articoli 1412, 1413 e 1414  del
codice. 
3. Se l'autore di un atto di valore militare si trova in taluna delle
condizioni  previste  dall'articolo  1425  del  codice,  a  cura  del
ministro competente sono pure comunicati  alla  Commissione  tutti  i
documenti idonei a precisare la sua posizione.