Art. 779 Proposte rimesse alla commissione 1. Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal ministro competente alla segreteria della Commissione. 2. Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realta' e le circostanze del fatto e a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dagli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice. 3. Se l'autore di un atto di valore militare si trova in taluna delle condizioni previste dall'articolo 1425 del codice, a cura del ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.