Art. 783 
 
                       Consegna delle insegne 
 
1. La consegna delle insegne ai decorati  viventi,  ai  congiunti  di
coloro che sono deceduti o a reparti o comandi, deve  aver  luogo  in
forma solenne, dinnanzi alle truppe schierate e in occasione  di  una
festa nazionale o di una solennita' militare.