Art. 246. La circolazione del personale nei pozzi attrezzati con mezzi meccanici deve effettuarsi in conformita' delle prescrizioni contenute in apposito ordine di servizio del direttore che stabilisce la velocita' massima delle gabbie in relazione alle caratteristiche dell'impianto e fissa insieme con le altre eventuali cautele il numero massimo delle persone che possono prendere posto nelle gabbie. Nello stesso ordine di servizio deve essere pure regolata con le modalita', gli orari e le cautele del caso, la circolazione del personale a piedi o con trasporto meccanico nelle vie di carreggio, nei pozzi o pianli inclinati interni ed esterni ed in genere in tutto il sotterraneo, anche in occasione dei cambi per il turno di lavoro.