Art. 246. 
 
  La circolazione  del  personale  nei  pozzi  attrezzati  con  mezzi
meccanici  deve  effettuarsi  in   conformita'   delle   prescrizioni
contenute in apposito ordine di servizio del direttore che stabilisce
la velocita' massima delle gabbie in relazione  alle  caratteristiche
dell'impianto e fissa insieme  con  le  altre  eventuali  cautele  il
numero massimo delle persone che possono prendere posto nelle gabbie. 
  Nello stesso ordine di servizio deve essere pure  regolata  con  le
modalita', gli orari e le  cautele  del  caso,  la  circolazione  del
personale a piedi o con trasporto meccanico nelle vie  di  carreggio,
nei pozzi o pianli inclinati interni ed esterni ed in genere in tutto
il sotterraneo, anche in occasione dei cambi per il turno di lavoro.