Art. 576. 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Fino all'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  575,  si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi. 
  3. Il  procedimento  per  l'irrogazione  della  censura  e'  quello
previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  4. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli
accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario,  rimette  gli
atti al provveditore agli studi. 
  5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque  notizia  di  una
infrazione   disciplinare,   svolge   gli   opportuni    accertamenti
preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato  invitandolo
a presentare le giustificazioni. 
  6. Il  provveditore  agli  studi,  quando  in  base  alle  indagini
preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga  che  non
vi sia luogo a  procedere  disciplinarmente,  ordina  l'archiviazione
degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che
l'infrazione sia punibile con la censura  provvede  all'  irrogazione
della sanzione. Negli altri casi, sempre che non  ritenga  necessarie
ulteriori  indagini,  trasmette  gli   atti   alla   commissione   di
disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno  da
quello in cui sono pervenute  le  giustificazioni.  Qualora,  infine,
ritenga  necessarie  ulteriori  indagini,  nomina,  entro  lo  stesso
termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati  aventi
qualifica superiore a quella dell'incolpato. 
  7. Il provveditore agli studi  provvede,  in  via  definitiva,  con
decreto  motivato,  a  dichiarare   prosciolto   da   ogni   addebito
l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni  disciplinari  di  cui
agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita'
della deliberazione  della  commissione  di  disciplina  provinciale,
salvo  che  egli  ritenga  di  disporre  in  modo   piu'   favorevole
all'impiegato. 
  8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini  della
progressione economica e dell'anzianita' richiesta per  il  passaggio
alla qualifica funzionale superiore nei confronti del  personale  che
abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui
all'articolo 575, superiore alla censura, salvo  i  maggiori  effetti
della sanzione irrogata. 
 
          Note all'art. 576:
             -  L'art.  101  del  testo unico approvato con D.P.R. n.
          3/1957 cosi' recita:
             "Art.   101.   Procedimento   per   l'irrogazione  della
          censura). - Il superiore competente a norma  dell'art.  100
          ad  infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto,
          nella  forma   stabilita   dall'art.      104,   assegnando
          all'impiegato  un  termine non maggiore di dieci giorni per
          presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
             La  sanzione   deve   essere   motivata   e   comunicata
          all'impiegato per iscritto.
             copia  della  comunicazione e' immediatamente rimessa al
          capo del  personale  insieme  con  le  contestazioni  e  le
          giustificazioni".
             - Gli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato
          con D.P.R. n. 3/1957 cosi' recitano:
             "Art.  79.  (Censura). - La censura e' una dichiarazione
          di biasimo scritta e motivata  ed  e'  inflitta  per  lievi
          trasgressioni".
             "Art.  80.  (Riduzione  dello stipendio). - La riduzione
          dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo  ne'
          superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio e non
          puo' avere durata superiore a sei mesi.
             La  riduzione dello stipendio determina il ritardo di un
          anno dell'aumento periodico  dello  stipendio  a  decorrere
          dalla  data  in  cui  verrebbe  a  scadere il primo aumento
          successivo alla punizione.
             La riduzione dello stipendio e' inflitta:
               a) per grave negligenza in servizio;
               b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione  degli
          affari;
               c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
               d)   per  contegno  scorretto  verso  i  superiori,  i
          colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
               e) per comportamento  non  conforme  al  decoro  delle
          funzioni;
               f) per violazione del segreto di ufficio".
             "Art.   81.   (Sospensione   dalla   qualifica).   -  La
          sospensione dalla qualifica consiste nell'allontamento  dal
          servizio  con la privazione dello stipendio per non meno di
          un mese e non piu' di sei mesi.
             La sospensione e' inflitta:
               a) nei casi previsti dall'articolo precedente  qualora
          le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
               b)   per   denigrazione   dell'amministrazione  o  dei
          superiori;
               c)  per  uso  dell'impiego  ai   fini   di   interessi
          personali;
               d)  per  violazione  del  segreto di ufficio che abbia
          prodotto grave danno;
               e)  per  comportamento  che  produca  interruzione   o
          turbamento   nella  regolarita'  o  nella  continuita'  del
          servizio e per volontario  abbandono  del  servizio,  salvo
          restando  quando  e'  disposto  dall'art.  4 della legge 20
          dicembre  1954,  n.  1181,  in  ordine  alla  tutela  degli
          interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
               f)  per  tolleranza  di  abusi  commessi  da impiegati
          dipendenti".
             "Art. 84. (Destituzione). - La destituzione e' inflitta:
               a) per  atti  i  quali  rivelino  mancanza  del  senso
          dell'onore e del senso morale;
               b)  per atti che siano in grave contrasto con i doveri
          di fedelta' dell'impiegato;
               c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
               d) per dolosa violazione dei  doveri  di  ufficio  che
          abbia   portato  grave  pregiudizio  allo  Stato,  ad  enti
          pubblici od a privati;
               e)  per  illecito   uso   o   distrazione   di   somme
          amministrate   o  tenute  in  deposito,  o  per  connivente
          tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
               f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici
          in relazione ad affari trattati dall'impiegato per  ragioni
          d'ufficio;
               g)   per   gravi   atti   d'insubordinazione  commessi
          pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
               h) per istigazione agli atti di cui  alla  lettera  e)
          dell'art.  81".