Art. 576. Procedimento disciplinare 1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 575, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi. 3. Il procedimento per l'irrogazione della censura e' quello previsto dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Il preside o il direttore didattico e' competente a compiere gli accertamenti preliminari del caso e, ove e' necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi. 5. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni. 6. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura provvede all' irrogazione della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, di cui all'articolo 577, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella dell'incolpato. 7. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita' della deliberazione della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'impiegato. 8. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Note all'art. 576: - L'art. 101 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 cosi' recita: "Art. 101. Procedimento per l'irrogazione della censura). - Il superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'art. 104, assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni. La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto. copia della comunicazione e' immediatamente rimessa al capo del personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni". - Gli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 cosi' recitano: "Art. 79. (Censura). - La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni". "Art. 80. (Riduzione dello stipendio). - La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno dell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta: a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri di ufficio; d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto di ufficio". "Art. 81. (Sospensione dalla qualifica). - La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quando e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti". "Art. 84. (Destituzione). - La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81".