Art. 578. 
      Composizione della commissione di disciplina provinciale 
 
  1. All'inizio di ogni  triennio  e'  costituita,  con  decreto  del
provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale. 
  2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta  da
un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna
o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di
qualifica funzionale superiore alla  sesta  dell'ufficio  scolastico,
che  non  sia  il  capo  dell'ufficio  stesso,  e  di  due  impiegati
appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario. 
  3. Per la validita' delle riunioni e'  necessaria  la  presenza  di
tutti i componenti. 
  4. Le funzioni di segretario sono  esercitate  da  impiegati  della
sesta qualifica dell'ufficio scolastico. 
  5. Per ciascuno dei membri e  per  il  segretario  e'  nominato  un
supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In  caso
di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le  veci  il
membro piu' anziano,  il  quale  e',  a  sua  volta,  sostituito  dal
rispettivo membro supplente. 
  6. Qualora durante il triennio il presidente o  taluno  dei  membri
effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga  a
cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che
rimane al compimento del triennio,  con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo.