Art. 578. Composizione della commissione di disciplina provinciale 1. All'inizio di ogni triennio e' costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale. 2. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e' presieduta da un preside ed e' composta di un direttore didattico di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di qualifica funzionale superiore alla sesta dell'ufficio scolastico, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della sesta qualifica dell'ufficio scolastico. 5. Per ciascuno dei membri e per il segretario e' nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente. 6. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalita' previste dal presente articolo.