(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 700)
                              Art. 700. 
                  (Condizioni per la concessione). 
 
  Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni  di  questo  capo,
chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo  occorrente  per
far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato  da
un pregiudizio imminente e irreparabile, puo' chiedere con ricorso al
giudice  i  provvedimenti  d'urgenza,  che   appaiono,   secondo   le
circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente  gli  effetti
della decisione sul merito.