(Codice della navigazione-art. 1010)
                             Art. 1010. 
                 (Nota comprovante l'assicurazione). 
 
  Nell'assicurazione per danni a terzi sulla superficie,  oltre  alla
polizza, l'assicuratore deve rilasciare  all'esercente,  per  i  fini
previsti  nell'articolo  798,  una  nota   contenente   gli   estremi
dell'assicurazione. 
 
  In caso di divergenza,  le  enunciazioni  della  nota  vistata  dal
ministro  per  l'aeronautica  prevalgono  su  quelle  contenute   nel
contratto  di  assicurazione,  per  quanto  riguarda  la   durata   e
l'estensione territoriale dell'assicurazione.