Art. 1010.
(Nota comprovante l'assicurazione).
Nell'assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla
polizza, l'assicuratore deve rilasciare all'esercente, per i fini
previsti nell'articolo 798, una nota contenente gli estremi
dell'assicurazione.
In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal
ministro per l'aeronautica prevalgono su quelle contenute nel
contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e
l'estensione territoriale dell'assicurazione.