(Codice della navigazione-art. 1011)
                             Art. 1011. 
                          (Danni coperti). 
 
  L'assicuratore  risponde  dei  danni   subiti   dai   terzi   sulla
superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e  nella  misura
fissati negli articoli 965 a 967.