Art. 1012.
(Danni esclusi).
L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti
territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi
limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza
o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di
navigazione.
Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta
conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili.
Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa
grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel
caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da
errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che
l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.