(Codice della navigazione-art. 1012)
                             Art. 1012. 
                          (Danni esclusi). 
 
  L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti
territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo  che  questi
limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza
o salvataggio, ovvero per errore di  pilotaggio,  di  condotta  o  di
navigazione. 
 
  Del pari l'assicuratore non risponde dei danni  che  siano  diretta
conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili. 
 
  Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa
grave dell'esercente o dei suoi dipendenti  e  preposti,  salvo,  nel
caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno  derivi  da
errore di pilotaggio,  di  condotta  o  di  navigazione,  ovvero  che
l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.