Art. 1013.
(Mutamento della persona dell'esercente).
In caso di mutamento della persona dell'esercente, che ha contratto
l'assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente.
Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato
avviso del mutamento all'assicuratore. Ricevuto l'avviso
l'assicuratore puo', entro quindici giorni, disdire il contratto con
preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo
esercente dal giorno del mutamento. L'assicuratore ed il nuovo
esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne
comunicazione al ministro per l'aeronautica.
Nel caso di mancato avviso all'assicuratore, l'assicurazione
continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest'ultimo e' tenuto
solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un
terzo del premio convenuto, quando non sia provato che
l'assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il
contratto nei termini e con le modalita' sopra stabilite