(Codice della navigazione-art. 1013)
                             Art. 1013. 
              (Mutamento della persona dell'esercente). 
 
  In caso di mutamento della persona dell'esercente, che ha contratto
l'assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente. 
 
  Il precedente ed il  successivo  esercente  devono  dare  immediato
avviso   del   mutamento    all'assicuratore.    Ricevuto    l'avviso
l'assicuratore puo', entro quindici giorni, disdire il contratto  con
preavviso  di  quindici  giorni.  Uguale  diritto  spetta  al   nuovo
esercente dal  giorno  del  mutamento.  L'assicuratore  ed  il  nuovo
esercente,  che  danno  la  disdetta,  devono  immediatamente   farne
comunicazione al ministro per l'aeronautica. 
 
  Nel  caso  di  mancato  avviso  all'assicuratore,   l'assicurazione
continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest'ultimo e' tenuto
solidalmente con il precedente al pagamento a  titolo  penale  di  un
terzo  del   premio   convenuto,   quando   non   sia   provato   che
l'assicuratore, a  conoscenza  del  mutamento,  non  ha  disdetto  il
contratto nei termini e con le modalita' sopra stabilite