(Codice della navigazione-art. 1015)
                             Art. 1015. 
        (Diritti del terzo danneggiato verso l'assicuratore). 
 
  Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il
risarcimento del danno subito. 
 
  L'assicuratore  non  puo'  opporre  al  terzo   alcuna   causa   di
risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo. 
 
  In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore e'
tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento  in
cui la  nota  di  assicurazione  viene  ritirata  dal  ministero  per
l'aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni  da  quello  nel
quale  l'assicuratore   ha   notificato   al   ministero   l'avvenuto
scioglimento. 
 
  L'assicuratore e' inoltre tenuto a risarcire  il  terzo  anche  nel
caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del  terzo  comma
dell'articolo 1012. 
 
  Al  di  fuori  delle  eccezioni  previste  nei  comma   precedenti,
l'assicuratore puo' opporre al terzo tutte  le  eccezioni  opponibili
all'esercente, nonche' quelle che l'esercente medesimo  puo'  opporre
al danneggiato.