Art. 1015.
(Diritti del terzo danneggiato verso l'assicuratore).
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il
risarcimento del danno subito.
L'assicuratore non puo' opporre al terzo alcuna causa di
risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo.
In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore e'
tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in
cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per
l'aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel
quale l'assicuratore ha notificato al ministero l'avvenuto
scioglimento.
L'assicuratore e' inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel
caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma
dell'articolo 1012.
Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti,
l'assicuratore puo' opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili
all'esercente, nonche' quelle che l'esercente medesimo puo' opporre
al danneggiato.