(Codice della navigazione-art. 1016)
                             Art. 1016. 
               (Azione di rivalsa dell'assicuratore). 
 
  Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto  comma  dell'articolo
precedente, l'assicuratore ha azione di  rivalsa  contro  l'esercente
per la somma pagata al terzo danneggiato.