(CODICE CIVILE-art. 959)
                              Art. 959. 
 
                      (Diritti dell'enfiteuta). 
 
  L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il  proprietario  sui
frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle  utilizzazioni  del
sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali. 
 
  Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.