(CODICE CIVILE-art. 962)
                              Art. 962. 
 
                       (Revisione del canone). 
 
  Decorsi almeno dieci  anni  dalla  costituzione  dell'enfiteusi,  e
successivamente dopo  eguale  periodo  di  tempo,  le  parti  possono
chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo
tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale
valore si determina senza  tener  conto  dei  miglioramenti  arrecati
dall'enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile. 
 
  La revisione non e' ammessa, se il valore  attuale  del  fondo  non
risulta almeno raddoppiato o  ridotto  a  meta'  rispetto  al  valore
iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.