(CODICE CIVILE-art. 963)
                              Art. 963. 
 
              (Perimento totale o parziale del fondo). 
 
  Quando il fondo enfiteutico  perisce  interamente,  l'enfiteusi  si
estingue. 
 
  Se e' perita una parte notevole  del  fondo  e  il  canone  risulta
sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le
circostanze, puo'  chiedere  una  congrua  riduzione  del  canone,  o
rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente,  salvo
il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. 
 
  La domanda di riduzione del canone e la  rinunzia  al  diritto  non
sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento. 
 
  Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia  fatta  anche
nell'interesse del  concedente,  l'indennita'  e'  ripartita  tra  il
concedente e l'enfiteuta in proporzione  del  valore  dei  rispettivi
diritti. 
 
  Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita'  si
ripartisce a norma del comma precedente.