(CODICE CIVILE-art. 965)
                              Art. 965. 
 
            (Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta). 
 
  L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto,  sia  per  atto  tra
vivi, sia per atto di ultima volonta'. 
 
  Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e'  dovuta  alcuna
prestazione al concedente. 
 
  Nell'atto costitutivo puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre
per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto,  per  un
tempo non maggiore di venti anni. 
 
  Nel caso di alienazione compiuta contro tale  divieto,  l'enfiteuta
non e' liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e' tenuto  a
questi solidalmente con l'acquirente.