(CODICE CIVILE-art. 969)
                              Art. 969. 
 
                           (Ricognizione). 
 
  Il concedente puo' richiedere la ricognizione del  proprio  diritto
da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del
compimento del ventennio. 
 
  Per l'atto di ricognizione non e'  dovuta  alcuna  prestazione.  Le
spese dell'atto sono a carico del concedente.